
IL CONCORDATO PREVENTIVO
Il #concordato preventivo è l’istituto che consente al debitore che si trova in stato di crisi di evitare le conseguenze pregiudizievoli del fallimento.
L’#imprenditore può presentare al tribunale del luogo in cui l’#impresa ha la propria sede principale la domanda di ammissione alla #procedura che deve essere accompagnata da un’ampia documentazione comprendente:
- un’aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’#impresa;
- uno stato analitico ed estimativo delle attività e l’elenco nominativo dei #creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
- l’elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore e l’indicazione del valore dei beni e dei #creditori degli eventuali soci illimitatamente responsabili.
Contestualmente alla presentazione della domanda per l’ammissione, deve essere depositato presso il tribunale un piano al cui interno possono essere comprese le seguenti proposte:
a) la ristrutturazione dei #debiti e la soddisfazione dei crediti mediante qualsiasi forma, compresa la cessione dei beni, l’accollo, altre operazioni straordinarie e l’attribuzione ai #creditori, o a società da questi partecipate, di azioni, quote, obbligazioni, anche convertibili in azioni, altri strumenti finanziari e titoli di debito;
b) l’attribuzione delle attività delle imprese coinvolte a un assuntore;
c) la suddivisione dei #creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei;
d) un trattamento differente per i #creditori che appartengono a classi diverse.
La domanda di concordato deve essere accompagnata dalla relazione di un professionista “che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo”.
Una volta che la documentazione è stata depositata e i controlli sono stati eseguiti, il tribunale deve pronunciarsi sull’ammissibilità della domanda.
Se non vi sono elementi ostativi, il tribunale dichiara aperta la #procedura e delega un giudice, ordinando la convocazione dei #creditori non oltre trenta giorni dal provvedimento, nominando il commissario giudiziale e stabilendo un termine non superiore a quindici giorni entro il quale il ricorrente deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma necessaria per l’intera #procedura.
Nel caso, invece, la domanda fosse valutata inammissibile e contestualmente ricorresse lo stato d’insolvenza il tribunale su richiesta di un creditore o del PM deve procedere per la dichiarazione di fallimento.
Nel corso della #procedura il debitore continua ad amministrare i suoi beni e a gestire l’#impresa sotto la vigilanza del commissario giudiziale, le cui principali funzioni sono la verifica dell’elenco dei #creditori e dei debitori sulla scorta delle scritture contabili, apportando eventualmente a quest’ultime le necessarie rettifiche, redigere l’inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata sulle cause che hanno provocato il dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai #creditori, con la possibilità di farsi assistere da uno stimatore per la valutazione dei beni.
Affinché il concordato sia approvato, è necessario ottenere il consenso dei #creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto, oppure, nell’eventualità il debitore avesse previsto nel piano la suddivisione in classi dei #creditori, il raggiungimento, all’interno di ciascuna classe, del voto favorevole della maggioranza dei crediti. Si consideri che in tale secondo caso il tribunale ha il potere di approvare il concordato nonostante il dissenso di una o più classi, a patto che il concordato abbia riportato il voto favorevole della maggioranza sia dei crediti sia delle classi formate e si ritenga che i #creditori che appartengono alle classi dissenzienti possano essere soddisfatti in misura non inferiore rispetto alle possibilità concretamente applicabili.
Ottenuta l’approvazione da parte dei #creditori, con il rispetto delle maggioranze prescritte dalla legge, l’accordo deve essere omologato dal tribunale che, alla fine, deve fissare un’udienza in camera di consiglio per la comparizione del debitore e del commissario giudiziale. L’omologazione che chiude la #procedura deve intervenire nel termine di sei mesi dalla presentazione della domanda di #concordato preventivo, prorogabile una sola volta per un periodo massimo di sessanta giorni.
In seguito alla chiusura della #procedura il concordato omologato è obbligatorio per tutti i #creditori anteriori al decreto di apertura della #procedura di concordato ed è previsto che il commissario giudiziale ne sorvegli l’adempimento riferendo al giudice ogni fatto dal quale possa derivare un pregiudizio ai #creditori.
Il concordato può essere sia risolto, nel caso si riscontri che le garanzie promesse non sono costituite in modo conforme oppure che il debitore non adempie regolarmente agli obblighi derivanti dal concordato e dal decreto di omologazione, sia annullato nell’eventualità si scopra che il passivo è stato dolosamente esagerato o che è stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo.
Davide Tognini
Esperto Contabile da sempre appassionato agli studi economici nell’area della consulenza aziendale sia essa di natura amministrativa, gestionale, finanziaria, tributaria, di auditing, di reporting, nonché nell’ambito delle risorse umane.